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Tribunale di Reggio di Calabria

Indirizzo:
Via Sant'Anna II Tronco – Palazzo CE.DIR.
Telefono:
0965.857.1

Aste in corso: immobiliari / mobiliari

Modalità di partecipazione

Tutti i cittadini possono partecipare alle vendite giudiziarie, tranne il debitore esecutato (art. 579 cpc). Il valore dell’immobile in vendita viene stimato da un perito nominato dal giudice della esecuzione. Nessun onere è posto a carico dell’aggiudicatario, oltre al prezzo di aggiudicazione e le spese di registrazione o di IVA e di trascrizione dell’atto di acquisto. Il decreto di trasferimento dell’immobile viene emesso dal giudice della esecuzione al massimo dopo 60 giorni (ex art. 585 cpc) dal versamento del prezzo che va fatto - di norma - entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva. Con lo stesso decreto il giudice ordina, a spese della procedura, la cancellazione delle formalità ipotecarie negative (trascrizioni, iscrizioni, etc.). Se l’immobile è occupato dal debitore o da terzi senza titolo opponibile alla procedura, il giudice ne ordina l’immediata riconsegna all’aggiudicatario e l’esecuzione non è soggetta a proroga o graduazione. La partecipazione all’incanto è disposta dal giudice dell’esecuzione con l’ordinanza di vendita, cui viene data adeguata pubblicità sul “Quotidiano di Sicilia”. Le vendite giudiziarie possono essere disposte: o dal giudice della esecuzione del tribunale di competenza; o su delega di quest’ultimo, da un professionista delegato. In generale, la domanda di acquisto va fatta in bollo (14,62) secondo i tempi e le modalità stabilite dall’organo che procede alla vendita e può essere presentata fino al giorno prima dell’esperimento di vendita. Alla domanda di acquisto deve essere allegato un assegno circolare - intestato o alla cancelleria della esecuzione del Tribunale di competenza o al fallimento o secondo le disposizioni dell’ordinanza del Giudice o le indicazioni del Professionista - uno dell’importo del 10% offerto sulla base del prezzo base d’asta, a titolo di cauzione. Nell’ipotesi che l’aggiudicatario non versi il prezzo di aggiudicazione la cauzione viene confiscata a vantaggio dei creditori della procedura. Le informazioni sulle vendite e sulle procedure esecutive potranno chiedersi alla cancelleria dell’ufficio esecuzioni immobiliari o al professionisata delegato, mentre le informazioni sulle procedure fallimentari potranno richiedersi al curatore o alla cancelleria fallimentare; le informazioni per le vendite delegate si assumono presso il professionista stesso.