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Dettaglio asta

Esecuzione immobiliare n. 165/2011 R.G.E.

Dati sul bene

Tipologia
Appartamento
Dati catastali
Informazioni

Disponibilità

Regime fiscale
Descrizione

Dati sulla procedura

Tribunale
Siracusa

Giudice
Dott. Luca Gurrieri
Tipo procedura

Nr. Procedura
165/2011
Codice Asta

Lotto nr.
Delegato alla vendita

Custode Giudiziario
Curatore
Avv. Roberta Lo Cascio

Valore da perizia

Esperimento - Data ordinanza
Il sottoscritto Avv. Roberta Lo Cascio, delegato ai sensi dell’art. 591 bis c.p.c. e nominato custode dal Giudice dell’Esecuzione, Dott. Luca Gurrieri, con provvedimenti emessi nella procedura esecutiva n. 165/2011 R.G.E. in data 30-31.01.2013 e rinnovata in data 28.11.2016 AVVISA che il giorno 14 marzo 2017, alle ore 12,00 e segg., presso il proprio studio sito in Floridia - SR, viale Vittorio Veneto n. 186/A, scala A, piano 2^, procederà all’esame delle offerte presentate in relazione alla VENDITA SENZA INCANTO dell’immobile di seguito descritto, procedendo, nella ricorrenza dei presupposti di legge, all’aggiudicazione.

DESCRIZIONE IMMOBILE ED INDICAZIONI URBANISTICHE

Appartamento al piano primo in Priolo Gargallo (SR), tra la via Simeto e la via Tagliamento, con accesso dal civico n. 17 di via Simeto, di mq 96, in corso di costruzione, confinante a nord con via Tagliamento, a est con altra ditta, a sud con appartamento di altra proprietà e ad ovest con via Simeto. L’immobile è assistito da concessione edilizia, ma risulta sprovvisto di certificato di agibilità. Non si ha notizia in ordine alla sussistenza o meno dell’APE. Censito al catasto fabbricati del comune di Priolo Gargallo al foglio 79, particella 682, sub. 4, in corso di definizione, piano primo. Prezzo base euro 81.600,00. Aumento minimo in caso di gara tra gli offerenti euro 4.100,00. Offerta minima ex art 571 c.p.c. a pena di inefficacia euro 61.200,00.
L’immobile sarà posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, risultante dalla documentazione in atti e dalla perizia dell’esperto, cui in ogni caso ed espressamente  si rimanda, anche in relazione alla legge n. 47 del 1985 e sue successive modificazioni e/o integrazioni, con espresso avvertimento che, ricorrendone i presupposti, l’aggiudicatario potrà avvalersi delle disposizioni di cui all’art. 46 c. 5 del predetto testo unico e di cui all’art. 40 c.6 della detta legge 47/85, presentando domanda di concessione o permesso in sanatoria entro 120 giorni dalla notifica del decreto di trasferimento.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

Gli offerenti dovranno depositare al professionista delegato od a suo incaricato, presso il suo studio sito in Floridia - SR, viale Vittorio Veneto n. 186/A, scala A, piano 2^,  previo appuntamento telefonico ed a pena di inefficacia fino alle ore 12,00 del giorno non festivo antecedente la data fissata per l’esame delle offerte, offerta d’acquisto in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del professionista delegato o di suo incaricato, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione e del professionista delegato e la data fissata per l'esame delle offerte.
L’offerta, che potrà essere unica anche in caso di più lotti, dovrà consistere in una dichiarazione in bollo contenente, a pena di inefficacia, la somma che viene offerta (comunque, ai sensi dell’art. 571 c.p.c., non inferiore di ¼ rispetto al prezzo base fissato), l’indicazione del lotto o dei lotti per i quali è fatta offerta, le generalità complete dell’offerente e la sua sottoscrizione, oltre che, in caso di persone fisiche, lo stato civile ed, eventualmente, il regime patrimoniale, l’indicazione del tempo e del modo di pagamento del prezzo, comunque non superiore a 120 giorni, ed ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.

Alla dichiarazione deve essere allegata copia di valido documento di identità o valida documentazione comprovante i poteri e la legittimazione, se necessario (es. procura speciale o certificato camerale), dell’offerente. In caso di dichiarazione presentata da più soggetti, essa dovrà contenere l’indicazione di colui che tra questi abbia l’esclusiva facoltà di formulare eventuali offerte in aumento.
Unitamente alla dichiarazione suddetta, l’offerente dovrà depositare a mezzo assegni circolari non trasferibili (non postali) intestati al sottoscritto professionista delegato Avv. Roberta Lo Cascio, a pena di inefficacia, una somma non inferiore al 10 % del prezzo proposto a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di inadempimento, ed è tenuto a versare una somma non superiore al 20 % del prezzo proposto a titolo di spese.

L’offerta, che può essere formulata per persona da nominare da avvocati a norma dell' art. 579, ultimo comma, c.p.c., non è efficace se perviene dal debitore (che non può presentare offerte), se è depositata oltre il termine e l’ora sopra stabiliti, se è inferiore oltre ¼ rispetto al prezzo base, se non è accompagnata dal deposito della cauzione.
Ai sensi dell’art. 571 c.p.c. l'offerta presentata è irrevocabile e pertanto se ne terrà conto anche in caso di mancata presentazione alla gara dell’offerente, salvo che venga disposta la gara tra gli offerenti di cui all'art. 573 c.p.c., venga ordinato l'incanto, ovvero siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.
La validità e l‘efficacia dell’offerta di acquisto è regolata dal codice di procedura civile, ed in particolare dagli artt. 571, 572 e 573.

Art. 571. (Offerte d'acquisto)

Ognuno, tranne il debitore, è ammesso a offrire per l'acquisto dell'immobile pignorato personalmente o a mezzo di procuratore legale anche a norma dell'articolo 579, ultimo comma. L'offerente deve presentare nella cancelleria dichiarazione contenente l'indicazione del prezzo, del tempo e modo del pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell'offerta.
L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito ai sensi dell'articolo 569, terzo comma, se è inferiore di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza o se l'offerente non presta cauzione, con le modalità stabilite nell'ordinanza di vendita, in misura non inferiore al decimo del prezzo da lui proposto.
L'offerta è irrevocabile, salvo che:
(...)
2) il giudice ordini l'incanto;
3) siano decorsi centoventi giorni dalla sua presentazione ed essa non sia stata accolta.
L'offerta deve essere depositata in busta chiusa all'esterno della quale sono annotati, a cura del cancelliere ricevente, il nome, previa identificazione, di chi materialmente provvede al deposito, il nome del giudice dell'esecuzione o del professionista delegato ai sensi dell'articolo 591-bis e la data dell'udienza fissata per l'esame delle offerte. Se è stabilito che la cauzione è da versare mediante assegno circolare, lo stesso deve essere inserito nella busta. Le buste sono aperte all'udienza fissata per l'esame delle offerte alla presenza degli offerenti.

Art. 572. (Deliberazione sull'offerta)

Sull'offerta il giudice dell'esecuzione sente le parti e i creditori iscritti non intervenuti.
Se l'offerta è pari o superiore al valore dell'immobile stabilito nell'ordinanza di vendita, la stessa è senz'altro accolta.
Se il prezzo offerto è inferiore rispetto al prezzo stabilito nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad un quarto, il giudice può far luogo alla vendita quando ritiene che non vi sia seria possibilità di conseguire un prezzo superiore con una nuova vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588.
Si applicano le disposizioni degli articoli 573, 574 e 577.

Art. 573. (Gara tra gli offerenti)

Se vi sono più offerte, il giudice dell'esecuzione invita in ogni caso gli offerenti a una gara sull'offerta più alta.
Se sono state presentate istanze di assegnazione a norma dell’articolo 588 e il prezzo indicato nella migliore offerta o nell’offerta presentata per prima è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita e procede all’assegnazione.
Ai fini dell'individuazione della migliore offerta, il giudice tiene conto dell'entità del prezzo, delle cauzioni prestate, delle forme, dei modi e dei tempi del pagamento nonché di ogni altro elemento utile indicato nell'offerta stessa.
Se il prezzo offerto all’esito della gara di cui al primo comma è inferiore al valore dell’immobile stabilito nell’ordinanza di vendita, il giudice non fa luogo alla vendita quando sono state presentate istanze di assegnazione ai sensi dell’articolo 588.

DISPOSIZIONI GENERALI
Entro il termine massimo e perentorio di 120 (centoventi) giorni dall’aggiudicazione, a pena di decadenza dall’aggiudicazione e di confisca della cauzione, l’aggiudicatario dovrà versare al professionista delegato od a suo incaricato ad hoc, il saldo prezzo, dedotta la sola cauzione, mediante assegno circolare non trasferibile (non postale) intestato al professionista delegato (uno per ciascun lotto per il quale è avvenuta l’aggiudicazione) e, con le stesse modalità, l’eventuale integrazione del deposito per spese. Nel caso in cui il procedimento si basi su credito fondiario l’aggiudicatario provvederà al pagamento diretto del prezzo all’istituto creditore che ne faccia istanza entro l’aggiudicazione.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le imposte gravanti sull’acquisto dell’immobile e le spese del decreto di trasferimento (bolli, registrazione, trascrizione, voltura, comunicazione alla P.A. e cancellazione delle formalità pregiudizievoli) ed i compensi del professionista delegato gravanti sull’aggiudicatario. Sono poste a carico dell’aggiudicatario altresì la metà del compenso relativo alla fase di trasferimento della proprietà, nonché le relative spese generali e le spese effettivamente sostenute per l’esecuzione delle formalità di registrazione, trascrizione e voltura catastale ex art. 2 c. VII D.M. 15 ottobre 2015 n. 227.

L’offerente dovrà indicare all’atto della presentazione dell’istanza di partecipazione se intende avvalersi delle agevolazioni fiscali, rendendo, in caso di aggiudicazione, la relativa dichiarazione.

L’immobile viene posto in vendita nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, come descritto dall’esperto nella relazione di stima, libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli. Qualora l’immobile risulti occupato dal debitore o da terzi senza titolo la liberazione verrà effettuata dal custode giudiziario. Ogni onere fiscale derivante dalla vendita è a carico dell’aggiudicatario.

Il professionista delegato effettuerà presso il proprio studio, o presso il luogo fissato per l’esame delle offerte e per l’effettuazione dell’incanto, tutte quelle attività che, a norma degli artt. 570 e seguenti del c.p.c., debbono essere compiute in cancelleria o davanti al Giudice dell'Esecuzione o dal Cancelliere.

Del presente avviso verrà data pubblicità mediante pubblicazione una volta sul quotidiano “Quotidiano di Sicilia”, mediante pubblicazione (in uno all’ordinanza di delega ed alla relazione dell’esperto) sul sito internet www.astegiudiziarie.it, e mediante  pubblicazione a cura di Edicom Finance srl tramite il sistema Aste Click su siti internet immobiliari privati e sul sito www.asteannunci.it. Maggiori informazioni presso il professionista delegato, previo appuntamento telefonico ai nn. 0931.948633 – 324.6087327.

Siracusa, 03 gennaio 2017               
Il professionista delegato: Avv. Roberta Lo Cascio

Dati sulla vendita

Vendita senza incanto

Data
14/03/2017 ore 12:00
Prezzo base
€ 81.600,00
Offerta minima
Rialzo minimo
€ 4.100,00
Note
Floridia, viale Vittorio Veneto 186/A

Vendita con incanto

Data
Prezzo base
Valore in aumento
€ 0,00
Note

Storico procedura

Data di pubblicazione: 11/01/2017